FAQ
Cosa devo fare per cambiare compagnia di assicurazione?
Per cambiare compagnia di assicurazione occorre inviare per tempo la richiesta di disdetta; è importante che tale richiesta sia effettuata entro i termini previsti dalla propria polizza, sia presentata in forma scritta e attraverso un mezzo che dia prova della data in cui è stata presentata la richiesta (ad esempio via raccomandata). Per le polizze R.C. auto-moto occorre prima di tutto sapere se il proprio contratto preveda o meno il tacito rinnovo; in caso affermativo occorre inviare con almeno 15 giorni di anticipo la richiesta di disdetta; in caso negativo è sufficiente attendere la naturale scadenza del contratto annuale. Inoltre, è importante ricordare alla propria compagnia assicurativa di farsi inviare l’attestato di rischio, documento indispensabile per poter firmare un nuovo contratto di assicurazione con una nuova impresa. Infine, è possibile disdire il proprio contratto a tacito rinnovo anche nel giorno stesso della sua naturale scadenza annuale nel caso in cui, in assenza di sinistri, l’aumento del premio di polizza risulti superiore al tasso di inflazione riportato dagli indici ISTAT.
Che cos’è la procedura di risarcimento diretto?

La procedura di risarcimento diretto permette al proprietario del veicolo assicurato coinvolto in un sinistro di ricevere l’indennizzo direttamente dalla propria compagnia assicurativa, indipendentemente dalle responsabilità dell’incidente e indipendentemente dall’accordo sulla versione dei fatti con il conducente dell’altro veicolo. In questo modo chi subisce un sinistro e deve essere indennizzato non deve più interpellare la compagnia dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente, come invece avveniva in passato con la procedura di risarcimento ordinario. D’altra parte, la procedura di risarcimento ordinario non muore definitivamente ma, con il Decreto Bersani, la sua applicabilità viene ridotta a pochi casi; in particolare, l’applicazione della procedura di risarcimento diretto può essere adottata se:

  • l’incidente avviene tra due veicoli;
  • nell’incidente uno dei due conducenti subisce dei danni che causano un’invalidità permanente inferiore al 9%;
  • l’incidente avviene all’interno del territorio nazionale italiano;
  • i veicoli coinvolti sono stati immatricolati in Italia;
  • le compagnie assicurative dei due veicoli sono italiane;
  • nel caso in cui nell’incidente fosse coinvolto un ciclomotore, questo deve essere stato immatricolato dopo il 2006.

In ogni caso, sia con la procedura di risarcimento diretto sia con la procedura di risarcimento ordinario, è fondamentale che l’assicurato coinvolto nell’incidente sporga denuncia di sinistro presso la propria compagnia di assicurazione entro tre giorni dall’evento, indipendentemente dalle responsabilità e dall’accordo sulla versione dei fatti con il conducente dell’altro veicolo.

Che cosa sono le franchigie e gli scoperti?
Le franchigie e gli scoperti sono quella parte di sinistro che rimane a carico dell’assicurato. In altre parole, attraverso le franchigie e gli scoperti si stabilisce nel contratto di assicurazione che, in caso di sinistro, una certa cifra prestabilita o una percentuale del costo del danno non sarà coperta dalla compagnia assicurativa ma dovrà essere pagata dalla persona assicurata. Quando si firma un contratto di polizza occorre quindi fare molta attenzione alla presenza di franchigie e scoperti: può infatti capitare che polizze all’apparenza molto convenienti (con un basso costo del premio di assicurazione) comportino franchigie e scoperti poco vantaggiosi per l’assicurato. Franchigie e scoperti non sono però la stessa cosa; le prime infatti corrispondono ad una cifra prestabilita che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’assicurato. Gli scoperti invece si calcolano in percentuale sul danno e, di conseguenza, non è possibile conoscere il loro ammontare prima che si verifichi il sinistro e, in caso di danno grave, possono raggiungere cifre molto elevate. Infine, le franchigie si dividono in assolute e relative; nelle prime, l’assicurato si impegna a sborsare fino ad una cifra massima prestabilita nel caso in cui si verifichi un sinistro, indipendentemente dalla gravità di quest’ultimo. Nelle franchigie relative invece l’assicurato si impegna a sborsare una cifra massima prestabilita solo nel caso in cui il danno sia inferiore o uguale a tale cifra, altrimenti sarà unicamente la compagnia assicurativa a pagare il risarcimento.
Che cos’è e a cosa serve l’ISVAP?

L’ISVAP (Istituto Superiore per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) è un organismo pubblico che ha il compito di vigilare sull’operato delle compagnie assicurative, degli agenti di assicurazione, dei broker e dei liquidatori. L’ISVAP si occupa quindi di controllare i principali attori del mondo assicurativo, verificando il loro operato a livello finanziario, patrimoniale, contabile, e il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Le sue funzioni fondamentali sono:

  • rilasciare le autorizzazioni ad operare a compagnie assicurative, agenti di assicurazione, broker e liquidatori;
  • sorvegliare l’attività delle compagnie assicurative che operano in Italia;
  • effettuare ispezioni presso le compagnie di assicurazione;
  • esaminare i reclami che le persone assicurate inviano quando non sono soddisfatte della propria impresa di assicurazione;
  • segnalare problematiche e proporre novità alle istituzioni nazionali nelle sfere di sua competenza.
Che cosa sono le esclusioni e le clausole di rivalsa?
Le esclusioni e le clausole di rivalsa sono tutte quelle circostanze in cui la copertura assicurativa non è operante e, di conseguenza, se si verifica un sinistro questo sarà a carico dell’assicurato. Tali circostanze devono essere chiaramente elencate dalla compagnia assicurativa all’interno del contratto di polizza e, ovviamente, l’assicurato deve fare moltissima attenzione per non trovarsi poi di fronte a brutte sorprese. Esempi tipici di esclusioni sono i casi di disastro nucleare, guerra, catastrofe naturale, ecc. Le clausole di rivalsa si applicano invece quando è l’assicurato a causare un danno a terzi: in questi casi infatti sarà la compagnia assicurativa a risarcire le persone danneggiate, chiedendo però successivamente i soldi spesi alla persona assicurata e responsabile del sinistro. Esempi tipici di richieste di rivalsa sono i casi di incidente automobilistico quando chi è alla guida si trova in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, o non ha ancora ottenuto la patente. Per allargare la copertura assicurativa, l’assicurato può chiedere alla compagnia di assicurazione di effettuare la rinuncia alla rivalsa; in questo modo, pagando un premio maggiore, l’assicurato può stare tranquillo anche quando si verifica un sinistro in una circostanza inizialmente esclusa dalla copertura assicurativa.
Che cos’è il bonus-malus?
Il bonus-malus è il sistema di tariffa maggiormente usato nelle polizze di Responsabilità Civile auto e moto; attraverso questa procedura i guidatori più prudenti vengono premiati, pagando un prezzo inferiore per la copertura assicurativa. Con il bonus-malus, infatti, ogni guidatore è inserito all’interno di una classe di merito, che corrisponde ad un determinato costo del premio assicurativo. Esistono in totale 18 classi di merito, dove la prima è la più conveniente e la diciottesima è quella più cara. Ogni anno, a seconda della condotta al volante, la persona assicurata può salire di una classe (se nei precedenti 12 mesi non commette incidenti) o scendere di due classi (se invece nei precedenti 12 mesi commette dei sinistri). Il periodo di osservazione durante il quale la compagnia assicurativa valuta la condotta dell’assicurato non corrisponde esattamente ai 12 mesi del contratto, ma inizia due mesi prima del rinnovo e termina, di conseguenza, due mesi prima della scadenza annuale (tranne nei casi di prima annualità, dove il periodo di osservazione inizia il primo giorno del contratto e termina 60 giorni prima della sua scadenza). Volendo spiegare la procedura bonus-malus con un esempio, possiamo pensare al caso di un guidatore che si trova inizialmente in 12° classe: se al termine del periodo di osservazione egli non si rende responsabile di alcun sinistro, l’anno seguente scenderà in 11° classe, pagando un premio inferiore; se invece egli si rende responsabile di sinistri, l’anno seguente salirà in 14° classe, pagando un premio maggiore.
Quali documenti occorre avere sempre a bordo della propria auto?

I documenti da avere a bordo della propria auto si dividono tra obbligatori e facoltativi.

Tra i documenti obbligatori troviamo:

  • la patente di guida o, per chi ancora deve ottenerla, il foglio rosa;
  • un documento di riconoscimento personale, quale la carta d’identità o il passaporto;
  • la carta di circolazione del veicolo;
  • il tagliando dell’assicurazione (detto anche contrassegno), che deve obbligatoriamente essere esposto sul veicolo in modo che risulti leggibile dall’esterno (attenzione: se il tagliando esposto non è leggibile ciò equivale a non averlo esposto!);
  • il certificato di assicurazione, ovvero il documento che attesta l’esistenza, la validità e la durata della copertura assicurativa; nel certificato di assicurazione devono essere indicati i dati di riferimento della compagnia di assicurazione e della persona assicurata, oltre alla targa  e alla tipologia del veicolo (attenzione: è bene portare via con sé questo documento quando si lascia l’auto o la moto in sosta, poiché spesso il certificato di assicurazione è l’obiettivo di ladri e falsari di polizze!);
  • il bollino blu o verde (a seconda del tipo di veicolo), ovvero il documento che attesta l’avvenuto controllo delle emissioni dei gas di scarico.

Tra i documenti facoltativi troviamo:

  • il bollo auto (detto anche tassa di circolazione);
  • il modulo blu, utile per effettuare la constatazione amichevole in caso di sinistro;
  • la carta verde, che allarga la copertura assicurativa del veicolo anche in quei paesi dove non è sufficiente avere la polizza di assicurazione R.C. valida per l’Italia.

Infine, ricordiamo che è obbligatorio avere a bordo del veicolo anche il giubbotto catarifrangente e il triangolo di segnalazione per avvertire gli altri mezzi della propria presenza sulla carreggiata in seguito ad un guasto meccanico o ad un incidente stradale.

È possibile trasferire la classe di merito da un familiare all’altro?

Con il Decreto Bersani (D.L. numero 223 del 4 luglio 2006) è possibile trasferire la classe di merito da un familiare all’altro e da una vettura all’altra se si verificano alcune condizioni particolari, quali:

  • il veicolo sul quale si desidera trasferire la classe di merito deve essere di nuova proprietà (solo nel caso in cui si volesse trasferire la classe di merito da moglie a marito e viceversa ciò sarebbe possibile anche se la vettura fosse già in possesso);
  • i familiari condividono la stessa residenza e convivono stabilmente insieme;
  • i due veicoli sui quali si desidera trasferire la classe di merito devono essere della stessa categoria (da auto ad auto, da moto a moto).

In questo modo i costi si abbassano notevolmente: un genitore con una buona classe di merito che desidera assicurare un veicolo di nuova proprietà a suo figlio neopatentato può godere anche per la seconda vettura della stessa categoria maturata in anni di buona condotta, anziché dover ripartire dalla classe di ingresso (ovvero la numero 14).

Quali sono le principali novità del decreto Bersani nell’ambito della polizza R.C.A.?

Il Decreto Bersani (D.L. numero 223 del 4 luglio 2006) ha apportato numerose modifiche al mondo delle assicurazioni, aggiornando l’intero settore e favorendo una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore. Di seguito segnaliamo le maggiori novità nell’ambito della polizza R.C.A.:

  • l’assicurato, quando sottoscrive un nuovo contratto di polizza R.C.A., ha il diritto di mantenere la stessa classe di merito del contratto precedente;
  • un giovane neopatentato che desidera sottoscrivere un contratto di polizza bonus-malus può beneficiare come classe di partenza della stessa classe di merito di un suo genitore, a patto che vengano rispettate alcune condizioni;
  • i contratti di polizza non possono avere durata pluriennale e l’assicurato deve avere la possibilità di disdire il rapporto con la compagnia assicurativa alla scadenza annuale del contratto senza dover pagare alcuna penale;
  • in caso di sinistro, la compagnia assicurativa non può peggiorare la classe di merito dell’assicurato fino a quando non sono state chiarite definitivamente le responsabilità dell’incidente; inoltre, l’assicurato ha il diritto di conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione della propria classe di merito attuata dalla propria compagnia assicurativa;
  • in caso di sinistro che causa danni fisici ai passeggeri, la compagnia assicurativa del veicolo sul quale le persone trasportate stavano viaggiando è obbligata ad offrire loro il risarcimento dei danni, indipendentemente dalle responsabilità dell’incidente;
  • diventa obbligatoria la procedura di rimborso diretto per tutti i sinistri, indipendentemente dall’accordo tra le parti coinvolte nell’incidente; in questo modo, il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni rivolgendosi direttamente alla propria compagnia assicurativa anziché a quella del responsabile dell’incidente.
È possibile evitare di peggiorare la classe di merito in seguito ad un sinistro?
Si, oggi alcuni contratti di polizza R.C.A. del tipo bonus-malus danno la possibilità all’assicurato di risarcire personalmente i sinistri commessi nel corso dell’anno di contratto, consentendo quindi di evitare di veder peggiorare la propria classe di merito. Infatti, se è vero che la polizza R.C.A. serve a coprire l’assicurato dai danni che questi può causare a terzi, è vero anche che quando si verificano dei sinistri di piccola entità può essere più conveniente per l’assicurato pagare di tasca propria il danno, anziché lasciare che sia la compagnia assicurativa a farlo. Per risarcire il sinistro occorre prima conoscere, alla scadenza dell’anno di contratto della polizza, l’ammontare del costo dei sinistri pagati dalla propria compagnia assicurativa ed effettuare la richiesta di rimborso diretto. Per fare ciò occorre rivolgersi presso la Consap (Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici), che a sua volta invierà all’assicurato il modulo con i riferimenti bancari per pagare. In seguito basterà effettuare il risarcimento e attendere la spedizione della ricevuta da parte della Consap, che dovrà infine essere inviata alla propria compagnia assicurativa per poter chiedere di rivedere il proprio contratto di polizza e il proprio attestato di rischio. In alternativa è possibile chiedere di svolgere la pratica di rimborso diretto del sinistro al proprio broker o agente assicurativo, oppure attraverso il call center della propria compagnia di assicurazione.
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